Che cosa è l'articolo 6?

Martedì, 16 Settembre, 2014

 

L’art. 6 (del Regio decreto 1269/38) consente ad uno studente iscritto ad una Facoltà di sostenere 2 esami all’anno in un’altra Facoltà. Attenzione: non è possibile avvalersi dell’ art. 6 se prima non si consegue un determinato numero di crediti (CFU) presso il Corso di Studi (CdS) al quale si risulta iscritti. Quindi occorre informarsi bene leggendo i bandi. Maggiori informazioni sono riportate sull’art. 29 del Manifesto generale degli studi dell'Ateneo. Nel caso dei CdS triennali L-27 in Chimica e in Chimica Industriale, per poter sostenere fino a 2 esami di altra Facoltà’ al II semestre del prim’anno è necessario aver sostenuto esami del CdS L-27 per 21 CFU al I semestre.

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